La Costituzione del Trust: natura giuridica, effetti ed ipotesi applicative
– I negozi di destinazione patrimoniale
Con l’espressione “separazione patrimoniale” si indica il fenomeno che realizza il distacco dal proprio patrimonio di determinati beni e diritti al fine di formare con essi una massa autonoma e distinta dalle restanti posizioni giuridiche riferibili allo stesso soggetto.
Si generano pertanto all’interno della unitaria sfera patrimoniale del medesimo soggetto distinte masse patrimoniali. Dalla separazione si origina di conseguenza una specializzazione della responsabilità patrimoniale, in deroga alla regola generale codificata nell’articolo 2740 del codice civile. Ai sensi del quale “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.
I beni ed i diritti separati, non facendo più parte del patrimonio generale del debitore, sono sottratti alla disponibilità dei creditori in relazioni a debiti ed obbligazioni estranee agli scopi per i quali il patrimonio separato è stato istituito.
La separazione patrimoniale deve essere funzionale alla realizzazione di uno scopo in grado di giustificare, sul piano della meritevolezza, il sacrificio imposto al ceto creditorio.
– La disciplina del Trust secondo la Convenzione de L’Aja
Il Trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei Paesi di Common law, basati sul modello dell’ordinamento giuridico di matrice anglosassone. Con la Legge 16 ottobre 1989 n. 364 l’Italia ha ratificato la Convenzione, impegnandosi a riconoscere effetti ai trust.
Tale istituto è ormai penetrato nel nostro ordinamento e, non ricevendo una normativa italiana, continua ad essere regolato da una legge straniera, che disciplini e sorregga i trust.
E’ possibile accomunare sotto la nozione di trust tutte quelle situazioni che presentino i seguenti costanti ed essenziali elementi costitutivi:
a) lo scopo affidato all’attuatore denominato “Trustee” da parte di un disponente (settlor);
b) i beni ed i diritti che vengono a trovarsi nella disponibilità del trustee, ma segregati dal suo restante patrimonio;
c) viene individuato un beneficiario del trust;
d) Posizione eventuale è quella del guardiano (protector);
All’attuatore è attribuito il compito di porre in essere lo scopo della destinazione. Il costituente del trust si affida al trustee investendolo del potere e dell’obbligo di gestire i suoi beni, finalizzandoli ad uno scopo.
Si crea in questo modo una segregazione patrimoniale, derogando al principio della inscindibilità del patrimonio. In altre parole il principio dell’universalità della garanzia patrimoniale di cui all’articolo 2740 c.c. appare fortemente eroso.
La Giurisprudenza Italiana ha ammesso il trust definito “domestico”, ovvero istituito in Italia, a rogito di un Notaio italiano, da soggetti italiani e con riferimento a beni esistenti in Italia.
Il creditore sopravvenuto alla creazione del trust non potrà attaccare la segregazione patrimoniale, mentre il creditore anteriore potrà agire con l’azione revocatoria contro il patrimonio destinato.
Tale aspetto fa sorgere la necessità di proteggere il proprio patrimonio personale, costituendo il trust, in un tempo antecedente l’inizio di una nuova avventura imprenditoriale.
Se è lo stesso disponente ad essere designato quale trustee, si dà luogo a un trust autodichiarato; in tal caso il vincolo di destinazione sui beni si forma all’interno dello stesso patrimonio del disponente. Qualora il trustee sia soggetto diverso dal disponente, il trasferimento al trust dei beni, così come la “perdita di controllo” da parte del disponente sui medesimi beni, sono requisiti qualificanti del trust. Il disponente può conservare alcuni poteri (come quello di sostituire il trusteeo nominare altri beneficiari) salvaguardando in ogni caso l’effettività dell’attribuzione e l’esercizio dei poteri di amministrazione da parte del trustee.
– I vari tipi di Trust
Il Trust può essere costituito con atto notarile da trascrivere in Conservatoria per ottenere la conoscibilità e l’opponibilità a terzi oppure con testamento.
L’atto notarile istitutivo del Trust deve contenere una normazione precisa di ogni elemento necessario, prevedendo ogni aspetto legato alla gestione dei beni, allo scopo ed ai beneficiari.
I trust possono essere così classati:
– Trust Patrimoniali
– Trust Commerciali
– Family Trust
– Trust Immobiliari
Il Trust può essere utilizzato per:
a) Separare il proprio patrimonio personale da quello dell’impresa.
b) Gestire divorzi e separazioni coniugali.
c) Programmare in maniera armonica in un periodo antecedente il passaggio generazionale della propria azienda o società.
Il trasferimento di beni nel fondo del trust è vincolato da un legame che intercorre tra il settlor e il trustee. Il settlor (disponente) trasferisce l’intestazione dei beni perché vengano amministrati dal trustee nell’interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell’atto istitutivo. Ci sono due elementi caratterizzanti il trust:
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un trasferimento di intestazione;
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l’amministrazione dei beni, che deve essere una amministrazione diligente e volta a favorire il beneficiario.
Il trust può essere costituito solo al fine di proteggere un interesse meritevole di tutela per l’ordinamento giuridico:
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protezione dei beni.
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tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili.
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tutela del patrimonio per finalità successorie.
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altro: il trust, come detto, è idoneo a realizzare una vasta molteplicità di scopi non facilmente enumerabili.