La Costituzione del Fondo Patrimoniale: nozione, effetti ed ipotesi applicative

La Costituzione del Fondo Patrimoniale: nozione, effetti ed ipotesi applicative

– La nozione

Il Fondo Patrimoniale di cui all’articolo 167 del codice civile è un patrimonio destinato a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del Fondo Patrimoniale determina la creazione di un vincolo di destinazione sui beni confluiti in esso, affinchè con i loro frutti si assicuri il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Viene pertanto a formarsi un vincolo reale ed opponibile ai terzi sui beni immessi nel Fondo, creandosi un patrimonio separato. L’esecuzione su tali beni da parte dei creditori insoddisfatti nelle loro pretese non può aver luogo per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il Fondo Patrimoniale è una Convenzione Matrimoniale che può essere costituita dai coniugi stessi o da un terzo, anche con testamento, a favore dei bisogni della famiglia.

– La Costituzione

Trattandosi di convenzione matrimoniale deve essere, secondo la tesi prevalente, costituita da entrambi i coniugi. E’ pertanto necessario che all’atto pubblico di costituzione del Fondo intervengano entrambi i coniugi, sia il conferente, sia il non conferente.

Il coniuge conferente può immettere nel Fondo la proprietà del bene oppure può riservarsi la proprietà ed immettere un diritto di godimento, realizzandosi in ogni caso una liberalità non donativa a favore dell’altro coniuge.

Come sopra accennato, anche un terzo può, per atto tra vivi o con testamento, costituire il Fondo a favore di una famiglia. I relativi due coniugi dovranno accettare la liberalità non donativa del terzo che potrà conferire la proprietà oppure un diritto di godimento, riservandosi la titolarità del bene.

Con atto pubblico notarile è pertanto possibile costituire il Fondo Patrimoniale conferendovi i beni immobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri, quali sono le quote di società a responsabilità limitata ed i titoli di credito, quali ad esempio le azioni di società di capitali.

Soltanto i beni soggetti ad un regime di pubblicità hanno l’idoneità ad essere assoggettati al vincolo reale di destinazione, opponibile ai creditori.

– Gli atti di disposizione dei beni conferiti nel Fondo Patrimoniale

Il Fondo Patrimoniale crea un vincolo reale sui beni immessi nel medesimo, separandoli dal regime di responsabilità patrimoniale generale di cui all’articolo 2740 del codice civile.

Nonostante sussista questo vincolo opponibile ai creditori, i coniugi possono disporre dei bei immessi nel Fondo.

L’articolo 169 del codice civile afferma: “Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del Fondo Patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice.”

Risulta evidente che nel caso in cui si voglia mantenere il vincolo sul bene, qualsiasi atto di disposizione è completamente ammissibile con la sola necessità del consenso del coniuge titolare della proprietà o di entrambi i coniugi qualora il conferente non si sia riservato la proprietà conferendola nel Fondo.

Nel caso in cui invece si voglia alienare il bene libero dal vincolo, è necessario attenersi alla norma di legge sopra citata.

Se nell’atto costitutivo del Fondo Patrimoniale nulla è stato previsto, occorre sempre il consenso di entrambi i coniugi e l’autorizzazione del tribunale ordinario del luogo di domicilio del minore.

L’atto costitutivo può tuttavia derogare:

  • alla necessità del consenso di entrambi i coniugi, a meno che i beni non siano di ambedue i consorti;

  • alla necessità dell’autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori.

I beni vincolati risulteranno così liberamente cedibili in presenza dell’espressa deroga contenuta nell’Atto Notarile costitutivo del Fondo Patrimoniale.

– L’esecuzione sui beni e sui frutti da parte dei creditori ed il fallimento.

L’articolo 170 del codice civile dispone che l’esecuzione sui beni del Fondo e sui frutti di esso non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In altri termini l’esecuzione è consentita per i debiti contratti per i bisogni della famiglia e non per i debiti contratti, ad esempio, per l’attività imprenditoriale o professionale. Tale divieto di esecuzione sussiste anche per i crediti anteriori alla costituzione del Fondo, ferma restando la possibilità per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne sussistano i presupposti.

Ai sensi dell’articolo 46, 1° comma n. 3) della Legge Fallimentare, non possono essere compresi nel Fallimento i redditi dei beni costituiti in Fondo Patrimoniale. I beni conferiti in Fondo Patrimoniale costituiscono una “massa separata” destinata a soddisfare soltanto i creditori per i debiti contratti per i bisogni della famiglia.

– La cessazione del Fondo Patrimoniale

Ai sensi dell’articolo 171 del codice civile la destinazione del Fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori, il Fondo dura sino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.

In passato la Giurisprudenza ha assunto posizioni molto diverse in relazione alla possibilità dello scioglimento consensuale del Fondo.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 8 agosto 2014 n. 17811) ha sancito che è ammissibile la risoluzione consensuale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi che l’hanno istituito.

Nel caso in cui i coniugi abbiano figli minorenni, anche solo nascituri, per sciogliere validamente il vincolo occorre anche il loro consenso, debitamente rappresentati ed autorizzati.

La Corte di Cassazione, aderendo ad una tesi più liberale, accoglie così il principio dello scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale ma con una importante precisazione limitativa.

Nel caso in cui vi siano figli minori, nati o concepiti, occorre il consenso di questi ultimi che verranno rappresentati da un curatore speciale, all’uopo autorizzato dal giudice tutelare.