Agevolazione Prima Casa

– Definizione

L’agevolazione si applica a tutti gli atti di acquisto di immobili abitativi e loro pertinenze a titolo oneroso. Risulta pertanto agevolato sia il trasferimento della proprietà che la costituzione od il trasferimento dei diritti reali di godimento.

In altre parole l’agevolazione compete non solo per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà, ma anche dei diritti di nuda proprietà, usufrutto, uso ed abitazione.

Tra gli atti agevolati si annoverano, oltre alla compravendita, anche la permuta, la datio in solutum, la costituzione di rendita, la cessione di abitazione in cambio di assistenza, l’assegnazione a soci, anche da cooperativa. Si applica inoltre ai conguagli divisionali superiori al 5%.

Con l’agevolazione prima casa l’imposta di registro da calcolare sulla base imponibile è del 2%, mentre l’imposta ordinaria è del 9%.

Se trova applicazione il regime IVA si applica un’aliquota agevolata del 4%, anzichè del 10%.

Poichè la legge non richiede più che l’immobile debba essere destinato dal compratore a propria abitazione, è possibile ottenere l’agevolazione anche per l’acquisto di abitazione locata a terzi.

– Condizioni per godere dell’agevolazione prima casa

  • L’agevolazione compete solo per l’acquisto di case di abitazione, escluse quelle comprese nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Sono pertanto escluse le altre categorie catastali non abitative, compreso l’immobile destinato ad uso ufficio ed accatastato in A/10.

  • Il secondo requisito richiesto è che l’immobile sia situato nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o la stabilisca entro diciotto mesi dell’atto di acquisto oppure ancora nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività.

  • L’acquirente deve essere persona fisica.

  • L’acquirente non deve essere titolare di altro immobile in proprietà, esclusiva od in comunione con il proprio coniuge, o dei diritti di usufrutto, uso ed abitazione su altro immobile abitativo nel medesimo Comune in cui intende acquistare la nuova abitazione.

L’agevolazione quindi compete a chi sia titolare della nuda proprietà o di una quota di comproprietà con terzi su altro immobile nello stesso Comune.

  • L’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote od in comunione con il proprio coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su tutto il territorio nazionale acquistati con le agevolazioni prima casa.

In atto pubblico l’acquirente deve dichiarare la sussistenza dei suddetti requisiti.

– Casi particolari

L’agevolazione prima casa spetta, oltre che nel caso di acquisto di una nuova quota di comproprietà sul medesimo immobile già acquistato per quota con le agevolazioni, per l’acquisto di un appartamento contiguo a quello già acquistato con le agevolazioni.

L’aver già goduto delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di abitazione per successione o donazione non preclude di poter godere dell’agevolazione in sede di acquisto a titolo oneroso, purchè l’immobile abitativo non si trovi nel medesimo Comune.

Le agevolazioni spettano inoltre per l’acquisto nel medesimo atto o in un atto separato e successivo di pertinenze all’immobile abitativo già acquistato.

La Legge dispone che possono essere agevolati gli acquisti delle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse e posti auto) e C/7 (tettoie). Tale elencazione è tassativa e non è ammesso l’acquisto agevolato di più di una pertinenza per ciascuna categoria.