Il Prezzo Valore è un meccanismo che consente ai soggetti acquirenti di un immobile abitativo e sue pertinenze di richiedere la tassazione non sul prezzo di acquisto, ma sul valore catastale rivalutato.
Questo procedimento risulta essere agevolativo qualora il valore catastale rivalutato sia inferiore al prezzo di acquisto dichiarato in atto.
In altri termini la base imponibile è costituita non dal valore commerciale dell’immobile o dal corrispettivo per la cessione, ma dal valore catastale ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i moltiplicatori fissati dal legislatore (115,50 se prima casa, 126 se seconda casa).
All’Agenzia delle Entrate è precluso procedere ad accertamento di valore, salvo che vi sia occultazione di corrispettivo.
Per l’applicazione del prezzo valore è necessario il concorso dei seguenti presupposti:
Deve trattarsi di cessione a titolo oneroso (compravendita, permuta e conguagli divisionali);
L’acquirente deve essere una persona fisica che non agisca nell’esercizio di un’attività commerciale, artistica o professionale;
L’acquisto deve avere ad oggetto fabbricati abitativi o loro pertinenze, anche se acquistate separatamente;
La cessione deve essere soggetta ad imposta di registro e non soggetta ad IVA;
L’applicazione della normativa dev’essere espressamente richiesta in atto dai soggetti acquirenti;
Le parti del contratto devono dichiarare in atto il valore del corrispettivo pattuito;
Si precisa inoltre che:
– sono fabbricati abitativi tutti gli immobili classificati nelle categorie da A/1 a A/11, esclusi gli uffici accatastati in A/10;
– tale norma si estende alle pertinenze di unità abitative, quali il sottotetto e la cantina accatastati in C/2, il box accatastato in C/6, la tettoia accatastata in C/7 ed il terreno agricolo;
– è possibile usufruire del prezzo valore anche per l’acquisto di più pertinenze all’immobile abitativo, anche acquistate con atti separati, purchè risulti sempre nell’atto la destinazione pertinenziale;
Il Credito d’Imposta
Il credito d’imposta spetta a quei soggetti acquirenti di un nuovo immobile abitativo e sue pertinenze con le agevolazioni prima casa dopo aver provveduto a vendere il precedente immobile abitativo acquistato con le agevolazioni prima casa.
Il credito spetta pertanto ai soggetti acquirenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
Abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
Abbiano alienato tale immobile senza essere decaduti dalle agevolazioni prima casa;
Abbiano riacquistato altro immobile e sue pertinenze con le agevolazioni prima casa entro un anno dalla precedente vendita.
Si precisa ancora che:
– il credito è attribuito alla parte acquirente sulla base del precedente atto di acquisto di immobile abitativo con le agevolazioni prima casa, soggetto ad IVA od a registro;
– il credito compete solo per il riacquisto di abitazione e non anche delle sole pertinenze separate;
– per alienazione si intende non solo il trasferimento a titolo oneroso, ma anche quello a titolo gratuito;
– il nuovo acquisto deve essere a titolo oneroso od anche a seguito di contratto di appalto o permuta, ovvero deve scontare l’imposta di registro o l’IVA;
– il credito è attribuito fino a concorrenza della minor somma tra l’imposta corrisposta con il primo atto di acquisto agevolato e l’imposta dovuta per il nuovo acquisto;
– Acquisti a catena con le agevolazioni prima casa
E’ possibile inoltre godere del credito d’imposta anche per il terzo o successivo acquisto agevolato fino a concorrenza dell’imposta dovuta sul precedente acquisto agevolato.
In altri termini in occasione del terzo o successivo acquisto agevolato nell’anno dalla vendita del precedente acquisto con le agevolazioni prima casa, è possibile godere di un credito d’imposta pari all’imposta che la parte acquirente avrebbe dovuto pagare, non tenendo conto del credito d’imposta utilizzato.