Con la legge stabilità 2016, art. 1, c. 887 e 888, legge 28 dicembre 2015 n. 208 è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentari) applicando, peraltro, un’aliquota unica (pari all’8%) sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate; nel 2015, invece, erano previste due distinte aliquote: il 4% per le partecipazioni non qualificate (ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi DPR. 917/1986) e l’8% per le partecipazioni qualificate (ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi DPR. 917/1986).
Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, si potranno affrancare, sino al 30 giugno 2016, le partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentati) possedute alla data del 1 gennaio 2016 e ciò pagando l’8% del valore delle partecipazioni stesse alla data 1 gennaio 2016 risultante da apposita perizia da effettuarsi entro il 30 giugno 2016.
L’imposta sostitutiva deve essere pagata o in un’unica soluzione entro il suddetto termine del 30 giugno 2016 o può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo con scadenza 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e 30 giugno 2018 (sull’importo delle rate al 30 giugno 2017 ed al 30 giugno 2018 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo).