Tassazione dei Vincoli di Destinazione ai sensi dell’articolo 2645 ter, del Fondo Patrimoniale e dei Trust.

Tassazione dei Vincoli di Destinazione ai sensi dell’articolo 2645 ter,

del Fondo Patrimoniale e dei Trust.

– Trattamento tributario dell’Atto di Costituzione di Vincoli di Destinazione

A) La costituzione di un vincolo di destinazione avente effetto traslativo è soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni, con le relative franchigie (un milione di euro in caso di donazione a favore del coniuge e dei parenti in linea retta). Si realizza pertanto un atto dispositivo a titolo gratuito, preordinato alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni oggetto di trasferimento.

– Imposta di bollo 230

– Imposta di donazione 4%, 6%, 8% secondo il rapporto di parentela tra costituente e beneficiario.

– Imposta Ipotecaria 2%

– Imposta Catastale 1%

B) La costituzione di un vincolo di destinazione non avente effetto traslativo è soggetta alla sola imposta di registro in misura fissa.

– Imposta di bollo 155 euro

– Imposta di registro 200 euro

– Imposta Ipotecaria 200 euro

– Trattamento tributario dell’Atto di Costituzione di Fondo Patrimoniale

Al fine di configurare un’esatta tassazione delle diverse fattispecie è necessario individuare se l’atto determina solamente la creazione di un vincolo sui beni conferiti nel Fondo, oppure se comporta anche un trasferimento di beni o diritti a favore di uno o di entrambi i coniugi.

A) Nel caso di Costituzione di Fondo Patrimoniale con conferimento di beni immobili di cui il coniuge proprietario non si riserva la proprietà, si realizza la donazione della quota della metà indivisa della proprietà a favore dell’altro coniuge.

Trova pertanto applicazione l’imposta di donazione, con la relativa franchigia pari ad un milione di euro.

– Imposta di bollo 230 euro

– Imposta di donazione 4%

– Imposta Ipotecaria 2%

– Imposta Catastale 1%

B) Nel caso di Costituzione di Fondo Patrimoniale con conferimento di beni immobili di cui il coniuge proprietario si riserva la proprietà, si realizza un atto non avente contenuto patrimoniale.

Si applica la sola imposta fissa di registro.

– Imposta di bollo 155 euro

– Imposta di registro 200 euro

– Imposta Ipotecaria 200 euro

C) Nel caso di Costituzione di Fondo Patrimoniale con conferimento di beni immobili da parte di un terzo proprietario che non si riserva la proprietà, si realizza una donazione a favore di entrambi i coniugi nella quota di 50% ciascuno.

– Imposta di bollo 230

– Imposta di donazione 4%, 6%, 8% secondo il rapporto di parentela tra terzo e coniugi

– Imposta Ipotecaria 2%

– Imposta Catastale 1%

D) Nel caso di Costituzione di Fondo Patrimoniale con conferimento di beni immobili da parte di un terzo proprietario che si riserva la proprietà, si realizza una donazione a favore di entrambi i coniugi nella quota di 50% ciascuno di un diritto assimilabile all’usufrutto con reciproco diritto di accrescimento.

– Imposta di bollo 230

– Imposta di donazione 4%, 6%, 8% secondo il rapporto di parentela tra terzo e coniugi

– Imposta Ipotecaria 2%

– Imposta Catastale 1%

– Trattamento tributario dell’Atto Istitutivo di Trust

La costituzione di beni in trust rileva in ogni caso ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust.

Anche in caso di trust autodichiarato, l’atto istitutivo ed al tempo stesso di dotazione sconta l’imposta di donazione, pur in assenza di formali effetti traslativi.

Tale normativa fiscale trae giustificato motivo nell’effetto segregativo creato dal trust sui beni conferiti.

Si applica invece l’imposta di donazione in relazione al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario, in caso di trust con beneficiari. Anche in questi casi trovano applicazione le franchigie parametrate ai rapporti di parentela.

* TRUST di SCOPO

– Imposta di donazione 8%

* TRUST CON BENEFICIARI INDIVIDUATI

– Imposta di donazione 4%, 6%, 8% secondo il rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.